Art. 11 (Allegato)
Il Consiglio superiore fissa, oltre alle spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare ai membri della Commissione esaminatrice, l'ammontare delle indennita' loro accordate per ogni giorno di presenza alla sede della Scuola durante l'intera sessione d'esami.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
