1. In via eccezionale, l'autorita' dello Stato contraente competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che l'autorita' di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare in un caso particolare l'interesse superiore del minore, puo': - o richiedere a quell'autorita', direttamente o tramite l'Autorita' centrale di quello Stato, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterra' necessarie, - o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorita' dell'altro Stato. 2. Gli Stati contraenti una cui autorita' puo' essere richiesta o adita alle condizioni stabilite al paragrafo precedente sono:

  • a)uno Stato di cui il minore sia cittadino,
  • b)uno Stato in cui si trovino i beni del minore,
  • c)uno Stato una cui autorita' sia stata chiamata a conoscere di un'istanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio,
  • d)uno Stato coi quale il minore presenti uno stretto legame. 3. Le autorita' interessate possono procedere ad uno scambio di vedute. 4. L'autorita' richiesta o adita alle condizioni previste al primo paragrafo potra' accettare la competenza, in nome e per conto dell'autorita' competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che cio' corrisponda all'interesse superiore dei minore.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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