1. Uno Stato che comprenda due o piu' unita' territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici diversi riguardo alle materie regolamentate dalla presente convenzione puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la convenzione si applichera' a tutte le sue unita' territoriali o solo ad una o a piu' di esse, e puo' modificare in ogni momento questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione. 2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e indicano espressamente le unita' territoriali alle quali si applica la convenzione. 3. Se uno Stato non fa dichiarazioni ai sensi del presente articolo, la convenzione si intende applicata a tutto il territorio di quello Stato.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art59 · fonte del testo

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