1. Le autorita' competenti di uno Stato contraente possono chiedere alle autorita' di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della convenzione, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonche' del diritto di mantenere regolari contatti diretti. 2. Le autorita' di uno Stato contraente in cui il minore non abbia la residenza abituale possono, su richiesta di un genitore risiedente in quello Stato e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, raccogliere informazioni o prove e pronunciarsi sull'idoneita' di quel genitore ad esercitare il diritto di visita e sulle condizioni alle quali possa esercitarlo. Prima di pronunciarsi, l'autorita' competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 tiene conto di tali informazioni, prove o conclusioni. 3. Un'autorita' competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 puo' sospendere il procedimento fino al termine della procedura prevista al paragrafo 2, in particolare quando venga introdotta una domanda volta a modificare o ad abolire il diritto di visita assegnato dalle autorita' dello Stato della precedente residenza abituale. 4. Questo articolo non impedisce ad un'autorita' competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 di adottare misure provvisorie fino al termine della procedura prevista al paragrafo 2.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art35 · fonte del testo

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