[1]RISERVATEZZA ED USO DELLE INFORMAZIONI

[2]Articolo 12

[3]1. Ogni informazione comunicata in qualsiasi forma ai sensi del presente Accordo e' di natura riservata. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto di ufficio e godono della protezione estesa ad informazioni analoghe ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari della Parte Contraente che le ha ricevute e ai sensi delle disposizioni corrispondenti che si applicano alle autorita' dell'altra Parte Contraente. 2. Tali informazioni possono essere comunicate ad organi dello Stato diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e a condizione che le disposizioni legislative interne dell'Amministrazione che li riceve non vieti tali comunicazioni. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle informazioni concernenti infrazioni relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate solamente alle altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga. 4. Le informazioni possono essere sostituite, ove possibile, da informazioni informatizzate prodotte in ogni forma per lo stesso scopo. 5. Le disposizioni del presente Accordo non inficiano le disposizioni applicabili per lo scambio di informazioni tra la Comunita' europea e le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea relativi alle violazioni doganali agli interessi finanziari della Comunita' europea. 6. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le informazioni a disposizione dell'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono della stessa protezione accordata alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della suddetta Parte Contraente.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101~accordo-art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari