[1]- Applicazione del sistema multilaterale

[2]11.1 Per conseguire gli obiettivi di conservazione e di uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, e di ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione, come indicato all'Articolo 1, il sistema multilaterale si applica alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I sulla base dei criteri di sicurezza alimentare e d'interdipendenza. 11.2 Il sistema multilaterale, come indicato all'Articolo 11.1, incorpora tutte le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I che sono gestite e amministrate dalle Parti contraenti e che dipendono dal demanio pubblico. Per ottenere un'applicazione la piu' completa possibile, le Parti invitano tutti gli altri detentori di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I a incorporare tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale. 11.3 Le Parti contraenti convengono inoltre di prendere misure appropriate per incoraggiare le persone fisiche e morali sotto la loro giurisdizione che detengono risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I, ad incorporare tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale. 11.4 Entro due anni successivi all'entrata in vigore del Trattato, l'Organo direttivo valuta i progressi realizzati per l'inclusione nel sistema multilaterale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui all'Articolo 11.3 A seguito di tale valutazione, l'Organo direttivo decide se sia il caso di continuare a facilitare l'accesso alle persone fisiche e giuridiche di cui all'Articolo 12.3 che non hanno incluso tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale o di prendere ogni altro provvedimento che ritiene adeguato. 11.5 Il sistema multilaterale include altresi' le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I conservate elle raccolte ex situ dei Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI), come previsto all'articolo 15.1.a ed in altre istituzioni internazionali conformemente all'articolo 15.5.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari