fondi di cui al comma b) del precedente articolo 1 saranno destinati al finanziamento di programmi e progetti individuati dai Governi dei due Paesi e saranno ripartiti come segue:

  • a)contributi a fondo perduto per un importo di 17,5 miliardi di lire annui, per ognuno degli anni di riferimento del presente protocollo;
  • b)crediti finanziari agevolati per un importo di 12,5 miliardi di lire annui, per ognuno degli anni di riferimento del presente protocollo, rimborsabili in lire italiane, in rate semestrali in 18 (diciotto) anni di cui 5 (cinque) di grazia al tasso del 2,50% annuo;
  • c)aiuto diretto al bilancio maltese per un'aliquota non superiore al 25% dei fondi di cui al precedente comma a), quale contributo alle spese locali per opere e lavori sostenuti da Parte maltese per gli stessi programmi e progetti individuati. I fondi di cui ai commi a) e b) del presente articolo, ad esclusione di quelli di cui al comma c), saranno destinati all'acquisto di beni e servizi italiani e potranno essere utilizzati sia per effettuare i pagamenti contrattuali alle imprese italiane sia per rimborsare i pagamenti contrattuali gia' effettuati dagli acquirenti maltesi con fondi propri. La Parte maltese sottoporra' alla Parte italiana per le vie diplomatiche i programmi e progetti di sviluppo da finanziare, corredati dalla documentazione tecnica ed economica destinata a permettere una soddisfacente valutazione delle soluzioni tecniche prescelte, dei costi e del loro impatto sulla realta' economica maltese, tenendo conto del reciproco interesse ad estendere la collaborazione, oltre che a programmi e progetti infrastrutturali, anche a programmi e progetti direttamente produttivi, da realizzarsi anche con apporti di capitali di rischio italiani e sotto forma di joint-venture. La Parte italiana procedera' alla loro valutazione, prima di concordare con la Parte maltese, in un apposito verbale, la lista definitiva dei programmi e progetti ammessi al finanziamento, la scelta degli strumenti finanziari e l'ammontare dei singoli finanziamenti. Una decisione in proposito sara' presa, d'accordo tra i due Paesi, entro due mesi dalla presentazione dei progetti stessi.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;101~protocollo-art3 · fonte del testo

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