Le amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente:

  • a)scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio, per incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali;
  • b)formazione ed assistenza nello sviluppo di capacita' specialistiche dei funzionari doganali;
  • c)scambio di informazioni e di esperienze nell'impiego di attrezzature di ricerca;
  • d)scambio di visite di esperti in materie doganali;
  • e)scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100~accordo-art7 · fonte del testo

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