[1]- TARIFFE

[2]1. Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi aerei vengano stabilite da ciascun vettore aereo designato sulla base di proprie considerazioni commerciali e di mercato. Le Parti Contraenti non richiedono alle proprie compagnie aeree di consultare altre compagnie aeree in merito alle tariffe che queste impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di richiedere la notifica o la registrazione di ogni tariffa intesa essere imposta dai propri vettori aerei. Le Parti Contraenti non richiedono la notifica o la registrazione di tariffe intese essere imposte dai vettori aerei dell'altra Parte Contraente. Le Tariffe possono rimanere in vigore a meno che non siano successivamente disapprovate ai sensi dei seguenti paragrafi 4 o 5. 3. L'intervento delle Parti Contraenti e' limitato alla: (a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute ad abuso di posizione dominante; (b) prevenzione da tariffe la cui applicazione costituisce un comportamento anticoncorrenziale o sia potenzialmente o intenzionalmente volta a prevenire, limitare o distorcere la concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta. 4. Ciascuna Parte Contraente puo' unilateralmente bloccare una tariffa registrata o imposta da uno dei propri vettori aerei designati. Tuttavia tale intervento viene posto in atto solo qualora le autorita' aeronautiche di tale Parte Contraente ritengano che una tariffa imposta o proposta per essere imposta risponda ad uno dei criteri indicati al precedente paragrafo 3 del presente articolo. 5. Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per prevenire l'entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta per essere imposta da un vettore aereo dell'altra Parte Contraente. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente con le considerazioni di cui al precedente paragrafo 3 del presente Articolo, essa puo' richiedere una consultazione e notificare all'altra Parte Contraente le motivazioni di tale insoddisfazione. Le consultazioni avranno luogo entro quattordici (14) giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra o rimane in vigore.

Testo vigente dal 18 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;10~accordo-art13 · fonte del testo

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