ACCORDI SULLE PROCEDURE 1. Nella riunioni preparatoria da tenere in applicazione dell'articolo 21, le Parti Contraenti stabiliranno ed adotteranno, consensualmente, Regole Procedurali e Regole Finanziarie. Le Parti Contraenti fisseranno in particolare ed in conformita' alle Regole Procedurali.

  • i)linee guida concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell'articolo 5;
  • ii)una data di presentazione dei rapporti in questione;
  • iii)il processo di riesame di questi rapporti. 2. Nelle riunioni di riesame le Parti Contraenti possono, se necessario, riesaminare le intese adottate ai sensi dei capoversi i) - iii) di cui sopra ed adottare consensualmente revisioni, salvo diversamente disposto delle Regole Procedurali. Esse possono inoltre consensualmente emandate le Regole Procedurali e le Regole Finanziarie.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art22 · fonte del testo

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