((La Cassa presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari a carico a termini di legge, con gestione e contabilita' separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che gia' provvedono all'assistenza di malattia. Al comitato dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente. In ogni caso debbono essere garantite le cure ospedaliere sia mediche che chirurgiche, nonche' gli accertamenti diagnostici e di laboratorio)).

Testo vigente dal 31 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art5bis · fonte del testo

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