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Impresa
Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta
Legge 11 luglio 1977, n. 411
- Aggiornato al
- 10 marzo 1985
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla…
- Art. 2La tassa e' determinata secondo la formula: T = t x n dove T e' l'ammontare della tassa…
- Art. 3Il coefficiente unitario di tassazione e' calcolato dividendo il costo dei servizi di…
- Art. 4Il numero delle unita' di servizio (n) prodotte da ogni volo e' ottenuto con…
- Art. 5Il coefficiente di distanza (d) si ottiene dividendo per cento la distanza ortodromica…
- Art. 6Il coefficiente peso (p) e' uguale alla radice quadrata della divisione per cinquanta del…
- Art. 7Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1: gli aeromobili nazionali e…
- Art. 8Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono…
- Art. 9In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa si applica la soprattassa del…
- Art. 10Sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse e delle sopratasse e degli interessi…
- Art. 11Il Ministro per i trasporti e' competente a decidere su tutte le controversie relative…
- Art. 12Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi della presente legge si applicano le…
- Art. 13senza rubricaabrogato
- Art. 14La presente legge entra in vigore nove mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta…
