L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1 gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende e' soggetta all'imposta prevista dalla presente legge. L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta e' dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui e' entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonche' degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione. L'imposta e' dovuta dal proprietario che demolisce ed e' corrisposta nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 7. Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore e' limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parita' di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta e' applicata con le modalita' di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta e' limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parita', di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti. L'imposta viene sempre applicata con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art8 · fonte del testo

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