L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonche' di magistrati collocati fuori ruolo. Essa puo' altresi' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento della spesa di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attivita'.

Testo vigente dal 13 marzo 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-03-05;22~art7 · fonte del testo

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