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Miscellanea
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Legge 23 marzo 1988, n. 94
- Aggiornato al
- 2 agosto 1991
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1E' istituita, per la durata di tre anni, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una…
- Art. 2La commissione e' composta di venti senatori e di venti deputati, scelti rispettivamente…
- Art. 3Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti…
- Art. 4Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in…
- Art. 5La commissione puo' richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307…
- Art. 6I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di…
- Art. 7L'attivita' ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento…
- Art. 8La commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e…
- Art. 9Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e…
- Art. 10La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
