L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attivita' d'inchiesta. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta. La commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati rispettivamente dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, d'intesa con il Presidente della Commissione. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attivita' sua e delle Commissioni precedenti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Testo vigente dal 2 ottobre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-10-01;509~art6 · fonte del testo

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