[1]Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 1, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

  • a)ferrovie, filovie e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

[2]per i biglietti di importo fino a L. 100......... L. 10 per i biglietti di importo da L. 101 a L. 200....... L. 20 per i biglietti di importo superiore a L. 200....... L. 40

  • b)pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari e servizi di navigazione interna urbani): sovraprezzo fisso di L. 5.

Testo vigente dal 23 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1441~art2 · fonte del testo

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