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Miscellanea
Istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il Ministero degli affari esteri
Legge 30 giugno 1956, n. 775
- Aggiornato al
- 13 gennaio 1979
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1Presso il Ministero degli affari esteri e' istituito un ruolo speciale transitorio ad…
- Art. 2Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' classificato nei seguenti…
- Art. 3Non puo' far parte del ruolo istituito dall'art. 1 della presente legge: a) l'impiegato…
- Art. 4Per gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si osservano…
- Art. 5Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano, in considerazione…
- Art. 6Il personale di cui all'art. 1 della presente legge, inquadrato nei gruppi degli…
- Art. 7Il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato a bandire non prima di dodici e non…
- Art. 8Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati del…
- Art. 9Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tre mesi dalla…
- Art. 10Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento spetta il trattamento…
- Art. 11Agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano le norme della…
- Art. 12Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero si…
- Art. 13Il servizio civile non di ruolo prestato dal personale di cui all'art. 1 nelle…
- Art. 14Gli impiegati locali di 4ª categoria che abbiano appartenuto almeno per un anno ad altra…
- Art. 15L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, per le esigenze degli…
- Art. 16Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglioramento economico risultante dalla differenza…
- Art. 17Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio…
- Art. 18La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
