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Miscellanea
Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli
Legge 11 febbraio 1952, n. 75
- Aggiornato al
- 3 marzo 1952
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1E' istituito nel porto di Napoli un punto franco comprendente l'area del pontile gia'…
- Art. 2La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco e'…
- Art. 3L'area compresa nella delimitazione di cui all'art. 1 costituita in punto franco e'…
- Art. 4Il carattere extra doganale dell'arca costituita in punto franco ai sensi del precedente…
- Art. 5Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto…
- Art. 6L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica: 1)…
- Art. 7Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le…
- Art. 8Nulla e' innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e delle altre leggi e…
- Art. 9L'Amministrazione del punto franco e' affidata all'Ente autonomo del porto di Napoli, che…
- Art. 10Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia…
- Art. 11In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di…
- Art. 12E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti…
- Art. 13E' punito con l'ammenda da una a tre volte i diritti dovuti chiunque non introduce negli…
- Art. 14Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate su proposta del Ministro per…
