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Tributario
Istituzione di un "Fondo adeguamento pensioni" per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
Legge 2 settembre 1951, n. 1101
- Aggiornato al
- 30 ottobre 1951
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo adeguamento…
- Art. 2Il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui al precedente articolo, e'…
- Art. 3Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo…
- Art. 4Per il personale di cui agli articoli 36 e 37 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021…
- Art. 5Gli iscritti, cessati dal servizio che continuano volontariamente l'assicurazione al…
- Art. 6Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere…
- Art. 7Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme…
- Art. 8Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1…
- Art. 9La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli…
- Art. 10Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della presente…
- Art. 11Le indennita' e i rimborsi di contributi di cui agli articoli 8 e 10 del decreto…
- Art. 12In caso di trapasso di gestione di esattoria per qualsiasi motivo, il nuovo esattore e'…
- Art. 13I contributi annui per il riconoscimento di maggiore anzianita' posteriore al 1 gennaio…
- Art. 14Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato speciale di cui all'art…
- Art. 15All'art. 34 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e'…
- Art. 16Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le…
