Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 1 della presente legge e' riservato esclusivamente allo Stato per essere ripartito annualmente fra i Comuni, le Province, le Camere di commercio e le Aziende di cura e soggiorno interessati. La ripartizione verra' effettuata con criteri e modalita' che saranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'industria e per il commercio e per l'interno, fermo restando che alle Camere di commercio e alle Aziende di cura e soggiorno non potra' essere attribuita una quota di gettito dell'addizionale superiore a complessive lire 800 milioni annui.

Testo vigente dal 6 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;973~art3 · fonte del testo

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