L'addizionale verra' accertata, liquidata e riscossa sulla base dei bordero' compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Societa' italiana degli autori ed editori, alle condizioni stabilite dall'art. 1 della convenzione, approvata con decreto del Ministro per le finanza del 17 novembre 1951, per la riscossione dei diritti stessi, con i quali l'addizionale verra' comulata agli effetti della determinazione dell'aggio. Nei casi in cui sia ammesso il pagamento dei diritti erariali in somma fissa, l'addizionale verra' stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma. Quando ricorra la concessione di abbuoni previsti da norme particolari, l'addizionale dovra' essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono. Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge.

Testo vigente dal 13 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;617~art2 · fonte del testo

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