Art. 24 — Organici del personale docente e non docente

Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' degli studi del Molise sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario di ruolo ripartiti per facolta', e il personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle I e L. I posti relativi ai professori straordinari e ordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'. I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dall'allegata tabella L. Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma. Il personale non docente di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981 con rapporto di lavoro subordinato a carico dell'Ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1966, n. 1376, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dalla data stessa, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle universita' statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto. Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita', e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Ente morale di cui al sesto comma e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti. Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuita', all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle universita' statali ed e' collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attivita' svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle universita' statali, anche in soprannumero. Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle Universita' statali, e' riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art24 · fonte del testo

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