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Miscellanea
Istituzione della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'istituto nazionale del ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze
Legge 5 luglio 1961, n. 570
- Aggiornato al
- 19 luglio 1961
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Nell'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di cui ai regi decreti 1 luglio…
- Art. 2La Scuola nazionale professionale di massofisioterapia ha corsi distinti maschili e…
- Art. 3Il titolo di studio minimo per l'ammissione e' la licenza di scuola media o di avviamento…
- Art. 4La durata dell'insegnamento nella Scuola nazionale professionale per massofisioterapia e'…
- Art. 5Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale…
- Art. 6Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento del diploma…
- Art. 7Allo speciale regolamento della Scuola ed ai programmi culturali e professionali della…
- Art. 8L'organico della Scuola e' rappresentato dalla tabella annessa alla presente legge.
- Art. 9E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale…
- Art. 10Il personale insegnante tecnico massoterapista attualmente in servizio presso la Scuola…
- Art. 11Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio…
- Art. 12I diplomati della Scuola e coloro cui, secondo le norme transitorie del precedente…
- Art. 13Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15…
- Art. 14Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio…
