Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Testo vigente dal 5 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;306~art4 · fonte del testo

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