Le pensioni di cui al precedente articolo di importo uguale o superiore a lire 26 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione, della quota di lire 26 mila annue a carico del conto speciale della "Mutualita' pensioni", purche' l'iscritta:

  • a)dimostri di non essere tenuta a pagare imposto dirette e di non appartenere ad un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento della imposta complementare sul reddito;
  • b)non fruisca di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra. Il diritto all'integrazione si perde qualora venga meno una delle condizioni espresse nelle precedenti lettere a) e b).

Testo vigente dal 3 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389~art10 · fonte del testo

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