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Amministrativo
Istituzione della "medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "croce di anzianita' di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi
Legge 14 luglio 1965, n. 938
- Aggiornato al
- 5 agosto 1965
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al…
- Art. 2La medaglia al merito di lungo comando e' d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo…
- Art. 3La croce per anzianita' di servizio e' coniata in oro per gli ufficiali e in argento per…
- Art. 4Per le concessioni di cui ai precedenti articoli sono anche computabili i servizi o…
- Art. 5Nel computo dei 10 anni utili per la concessione della medaglia di bronzo, non sono…
- Art. 6La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
- Art. 7Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia e' soltanto quello…
- Art. 8Le concessioni di tali decorazioni saranno fatte per determinazione ministeriale…
- Art. 9Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, per…
- Art. 10Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il…
- Art. 11Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in annue…
