Art. 2 — Iniziative per la celebrazione

In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministero del turismo, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione, promuove un'iniziativa di approfondimento interamente dedicata ai valori e ai principi di cui al medesimo articolo 1, nel corso della quale e' data evidenza alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata, anche ai sensi del comma 4 del presente articolo. Per ciascuna ricorrenza annuale della Giornata e' individuato un tema simbolico della ristorazione ispirato ai valori e ai principi di cui all'articolo 1, che e' associato alle iniziative e alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata medesima. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. In occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1 sono conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore della ristorazione che si sono contraddistinti per meriti negli ambiti della sostenibilita', dell'inclusione, dell'innovazione, della sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della ristorazione. Ai fini del conferimento delle medaglie di cui al presente comma, gli imprenditori operanti all'estero devono essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature per il conferimento delle medaglie di cui al comma 2 nonche' per la loro valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni con l'obiettivo di celebrare la ristorazione, favorendo in particolare le attivita' e le iniziative rivolte ai valori della sostenibilita', dell'innovazione, della sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della ristorazione medesima. Le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresi', nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a valorizzare il ruolo della ristorazione.

Testo vigente dal 15 maggio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-05-06;77~art2 · fonte del testo

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