Art. 34
Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli inscritti che si trovino in stato di bisogno.
Testo vigente dal 27 febbraio 1963
Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli inscritti che si trovino in stato di bisogno.
Testo vigente dal 27 febbraio 1963
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art34 · fonte del testo
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