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Miscellanea
Istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze
Legge 3 marzo 1951, n. 178
- Aggiornato al
- 28 agosto 2015
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1E' istituito l'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", destinato a dare una…
- Art. 2Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica. L'Ordine e' retto da un Consiglio…
- Art. 2-bisIl cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato…
- Art. 3L'Ordine e' composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali…
- Art. 4Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta…
- Art. 5Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza…
- Art. 6Lo statuto dell'Ordine e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su…
- Art. 7I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o…
- Art. 8Salvo quanto e' disposto dall'art. 7, e' vietato il conferimento di onorificenze…
- Art. 9L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi. L'Ordine della…
- Art. 10Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente…
