In caso di gravi irregolarita', con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, l'amministrazione dell'Ente puo' essere sciolta. In tal caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario. Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Il termine puo' essere prorogato di altri sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio

Testo vigente dal 27 marzo 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari