Nei casi di passaggio nel ruolo delle visitatrici, previsto nel primo comma dell'art. 2, compete lo stipendio uguale o immediatamente superiore a quello in godimento a seconda del trattamento economico acquisito nel ruolo di provenienza. Alle avventizie e alle salariate di cui al secondo comma dell'art. 2, nel caso di passaggio nel ruolo delle visitatrici, e' attribuito, qualora siano provviste di una retribuzione superiore allo stipendio iniziale spettante in detto ruolo, un assegno personale, non utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione gia' goduta e il nuovo stipendio, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Testo vigente dal 12 marzo 1960

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-02-23;132~art4 · fonte del testo

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