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Miscellanea
Istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza
Legge 26 gennaio 1942, n. 39
- Aggiornato al
- 12 marzo 1963
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1Per provvedere all'inquadramento, alla istruzione ed alla disciplina degli agenti di…
- Art. 2Gli ufficiali indicati nell'articolo precedente sono ufficiali di pubblica sicurezza…
- Art. 3Ai predetti ufficiali spetta il trattamento economico continuativo ed eventuale assegnato…
- Art. 4Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a…
- Art. 5La promozione al grado di maggiore generale ispettore viene conferita a scelta tra gli…
- Art. 6Le promozioni al grado di colonnello e tenente colonnello vengono conferite a scelta agli…
- Art. 7Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti e' riservato, nel grado di…
- Art. 8I rimanenti posti di cui al 1° comma dell'art. 7 verranno conferiti: a) per un terzo, nel…
- Art. 9Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza…
- Art. 10Al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza…
- Art. 11Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento…
- Art. 12Nella prima attuazione della presente legge potranno conseguire la nomina nei vari gradi…
- Art. 13I posti che risulteranno vacanti dopo effettuate le nomine di cui all'art. 12, escluso…
- Art. 14Tanto i funzionari di cui all'art. 12, quanto i funzionari e gli ufficiali di cui…
- Art. 15La Commissione giudicatrice del concorso interno di cui all'art. 12 e dei concorsi…
- Art. 16Il maggiore generale ispettore sara' nominato a scelta tra coloro che abbiano conseguito…
- Art. 17Tanto gli ufficiali nominati in applicazione delle norme di cui all'art. 12, quanto…
- Art. 18I funzionari di pubblica sicurezza attualmente investiti delle funzioni di ufficiale del…
- Art. 19Fino a tutto il secondo anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra il…
- Art. 20Il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, e' autorizzato a…
- Art. 21Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n…
- Art. 22Tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate. La…
