L'articolo 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Al personale che viene incluso in turno di reperibilita' e' corrisposto il seguente compenso:

  • 1)indennita' di reperibilita' per ogni giornata di turno: dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;
  • 2)indennita' per ogni chiamata lire 4.500. Il personale che per qualsiasi motivo non e' assoggettato all'obbligo della reperibilita', ed e' eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennita' pari a quella di chiamata. Al personale chiamato ad intervenire per le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto, per la qualifica rivestita, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni". Le indennita' fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilita' e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1 luglio 1978. Con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si provvedera' a dare attuazione alla nuova organizzazione dell'istituto della reperibilita' entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 17 agosto 1978

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-08-01;448~art6 · fonte del testo

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