L'amministrazione del Parco e' affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale della collaborazione di un "Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria", cosi' composto:

  • 1)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzione di presidente;
  • 2)il direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o un suo delegato;
  • 3)un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche - Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse;
  • 4)un rappresentante della Cassa del Mezzogiorno;
  • 5)un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;
  • 6)due rappresentanti dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria;
  • 7)il capo dell'ispettorato regionale delle foreste della Calabria o un suo delegato;
  • 8)il sovraintendente ai monumenti della Calabria;
  • 9)il capo della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche della Calabria;
  • 10)un rappresentante del CONI;
  • 11)tre rappresentanti eletti da ciascuno dei consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e Reggio Calabria, cui almeno uno o per provincia espresso dalla minoranza;
  • 12)un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo di ciascuna delle province interessate;
  • 13)un docente universitario di botanica;
  • 14)un docente universitario di zoologia;
  • 15)un docente universitario di selvicoltura;
  • 16)un docente universitario di urbanistica;
  • 17)un rappresentante dell'associazione "Italia nostra";
  • 18)un rappresentante dell'associazione dell'unione dei forestali d'Italia. Il direttore del Parco partecipera' ai lavori del Comitato con voto consultivo; Il presidente ed i membri del Comitato di cui al presente articolo sono nominali con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e durano in carica cinque anni. Ai membri del Comitato non spetta alcuna indennita' di funzione.

Testo vigente dal 4 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;503~art9 · fonte del testo

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