Nell'interno del Parco sono costituite:

  • a)zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita';
  • b)zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, e centri di riproduzione ittica;
  • c)zone di bosco-parco, con trattamento boschivo tendente alla formazione di arboree di elevata eta';
  • d)zone non boscate.

Testo vigente dal 4 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;503~art2 · fonte del testo

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