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Miscellanea
Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati
Legge 30 marzo 2004, n. 92
- Aggiornato al
- 12 marzo 2024
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e…
- Art. 2Sono riconosciuti il Museo della civilta' istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e…
- Art. 2-bisNello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un…
- Art. 2-terE' concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026…
- Art. 3Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al…
- Art. 4Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono…
- Art. 5Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita una commissione di dieci…
- Art. 6L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati…
- Art. 7Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, e' autorizzata la spesa di 172.508 euro per…
