La pensione di vecchiaia o di invalidita', al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo 14 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo; tale disposizione si applica agli eventi verificatisi a far tempo dal 1 gennaio 1973. Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalita' in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 10 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art17 · fonte del testo

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