Il diritto alla pensione di invalidita' si acquista, a domanda, quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'iscrizione al Fondo e siano stati versati al Fondo stesso almeno 5 contributi annui. Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilita' materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale. L'accertamento dell'invalidita' e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facolta' di sottoporre l'iscritto a visita medica nonche' agli eventuali accertamenti clinici necessari. L'ordinario diocesano del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o l'organo esecutivo della confessione religiosa dalla quale il ministro di culto dipende, sono tenuti a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformita' a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo. La continuazione dell'attivita' di sacerdote o di ministro di culto da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidita', non esclude la liquidazione della pensione stessa, sempreche' l'attivita' medesima risulti svolta con usura, il relativo accertamento viene effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito l'ordinario diocesano o l'organo esecutivo della confessione religiosa come al quarto comma del presente articolo. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

Testo vigente dal 10 gennaio 1974

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art12 · fonte del testo

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