Art. 10 — Disposizioni concernenti la salvaguardia della Torre di Pisa

Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, e' prorogato al 31 dicembre 1999. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53, e' autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal 1° gennaio 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 1997, n. 53.

Testo vigente dal 26 luglio 1999

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;237~art10 · fonte del testo

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