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Miscellanea
Istituzione, a favore del "Fondo nazionale soccorso invernale", di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali
Legge 2 dicembre 1950, n. 944
- Aggiornato al
- 6 dicembre 1950
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1E' istituito per la stagione invernale 1950-1951, il "Fondo nazionale di soccorso…
- Art. 2In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e' istituito…
- Art. 3E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sopraprezzo di lire…
- Art. 4Il sopraprezzo di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di…
- Art. 5Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' affidato ad…
- Art. 6Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali…
- Art. 7Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle…
- Art. 8Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso…
- Art. 9Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo…
- Art. 10Per le otto domeniche, di cui all'articolo precedente, sul prezzo dei biglietti per il…
- Art. 11Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sopraprezzo…
- Art. 12La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
