Art. 5-bis — Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno
Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro e' destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale. 2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalita' e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
Testo vigente dal 1 marzo 2017
