Art. 37 — Investimenti degli enti previdenziali pubblici
Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego gia' approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.
Testo vigente dal 2 ottobre 2007
