A valere sui fondi stanziati dall'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativo al completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, una quota non inferiore a lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e' destinata specificamente alla realizzazione del piano di risanamento previsto dall'accordo di programma "Vele Scampia".

Testo vigente dal 29 dicembre 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art17 · fonte del testo

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