L'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 5 della presente legge, per capitale e per interessi, e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato. L'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 sara' effettuato nel termine di nove anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1 dicembre 1974. L'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 5 sara' effettuato nel termine di 19 anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1 luglio 1974.

Testo vigente dal 27 dicembre 1973

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-27;811~art6 · fonte del testo

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