A decorrere dal 1› giugno 1991, le disposizioni di cui al comma 6- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, si applicano anche alle imprese di navigazione esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. Alle minori entrate derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in lire 6.264 milioni per l'anno 1991, in lire 11.490 milioni per l'anno 1992 e in lire 12.294 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto l'importo delle sovvenzioni spettanti alle imprese di cui al medesimo comma 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;426~art5 · fonte del testo

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