Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 18, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, e' attribuita una indennita' onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennita', aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

Testo vigente dal 19 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-26;128~art20 · fonte del testo

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