Capo IV – Potenziamento rete stradale - sistemazione corsi d'acqua - opere marittime, edilizia popolare
- Art. 14 — Sistemazione generale di strade classificate o da classificare nella rete delle strade statali
- Art. 15 — Contributo alle Amministrazioni provinciali per la classificazione nella rete provinciale di strade comunali
- Art. 16 — Esecuzione opere di sistemazione di fiumi e torrenti
- Art. 17 — Opere marittime
- Art. 18 — Edilizia popolare
- Art. 19 — Fondo incremento edilizio