Il primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che, per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69, si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto, prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 per l'anno scolastico 1968-69, agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina. Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano prestato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-1970 devesi intendere a tempo indeterminato, sempreche' gli interessati dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica a partire dall'anno accademico 1970-71, e di frequentare i relativi corsi di studio. Il requisito della frequenza dovra' essere accertato anno per anno. Sono ammessi a fruire dei benefici di cui ai commi precedenti anche coloro che, avendo prestato servizio, per incarico annuale conferito secondo quanto indicato nel primo comma del presente articolo, nell'anno scolastico 1967-68, non abbiano potuto prestare servizio, con incarico dello stesso tipo, nel successivo anno scolastico 1968-1969 per aver dovuto assolvere agli obblighi militari di leva. Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad emettere, per l'anno accademico 1970-71, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, un bando speciale, che preveda l'accertamento delle condizioni di idoneita' fisica dei candidati anche mediante prove attitudinali, per il concorso riservato a coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo. In deroga alle vigenti disposizioni, ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica sono ammessi anche coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-1970. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui a commi quarto e quinto del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potra' immatricolare. L'ammontare complessivo del contingente sara' di entita' non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo all'immatricolazione. Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolare la relativa frequenza. Per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative, il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a comandare, sino all'anno accademico 1975-1976, professori di ruolo di educazione fisica, entro il limite massimo di settanta unita', presso gli istituti superiori di educazione fisica, che sono tenuti a rimborsare allo Stato le spese sostenute per la retribuzione degli insegnanti comandati.

Testo vigente dal 25 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;832~art1 · fonte del testo

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