La locuzione "per una sola volta", contenuta nell'articolo 39, primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi "per una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo". Il beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non puo' reiterarsi nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'Amministrazione finanziaria, qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di provenienza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel nuovo ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della nuova carriera.

Testo vigente dal 29 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;247~artunico · fonte del testo

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